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Andrea Giorgi supporto tecnico

Iscritto: 13 Dic 2003 Messaggi: 12696 Località: Pavia
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rinolt utente

Iscritto: 11 Mar 2007 Messaggi: 73 Località: Pinerolo
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Inviato: Dom 13 Gen, 2013 1:07 pm Oggetto: |
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il signor mario ha scritto: | Ci risiamo!
Si può, a norma di legge, fotografare chiunque in luogo pubblico, quello che è proibito è la pubblicazione.
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E da quando? mi indichi l'articolo per favore ?
La normativa tutela i diritti individuali ovvero fa si che se uno si sente in un qualche modo offeso da un fatto commesso da altri questi possa chiedere e ottenere giusto risarcimento, non dice che tu non puoi fare una cosa.
In Italia non è proibito fotografare! Se però rendi pubblica la foto ovvero visibile a soggetti non preventivamente identificati , allora il soggetto ripreso ha diritto , solo se lo vuole, a ritenersi offeso e chiederti un qualcosa in cambio. Per farlo deve agire un un certo modo e intraprendere un percorso presso il tribunale civile. Chi pubblica la foto non commette alcun reato, difatti non esiste alcuna punizione, non si viene nè inviati presso le patrie galere nè in alcun modo sanzionati.
Questo , spero , in chiara sintesi si chiama tutela del diritto di immagine o tutela dell'immagine o della persona, fruttamento dell'immagine ....
Per la paternità della foto, questa è indiscutibilmente di chi la realizza e nessuno può rubarla , ovvero attribuirsene la paternità; leggetevi legge tutela del diritto d'autore e proprietà industriale per altro recentemente modificata.
L'uso dell'immagine da parte di terzi la c.d. licenza d'uso è un fatto diverso e un pò complesso perchè dipende da una serie di fattori che vanno dal come è stato realizzato lo scatto , non solo tecnicamente, a come viene reso pubblico , tenendo anche in conto che diversi diritti cessano con la prima pubblicazione.
E parlo di scatti non di opere.
La liberatoria fatta firmare ai soggetti ripresi é solo un atto di tutela verso il fotografo; con la liberatoria il fotografo evita che il soggetto ripreso possa un domani vantare diritti improvvisi sull'uso dell'immagine e nel caso in cui modificasse il suo consenso, cosa quasi sempre legittima, possa richiedere nuovi diritti per il passato.
Con la pubblicazione su FB si concedono, non cedono, a FB i diritti di sfruttamento dell'immagine indipendentemente da quello che si scrive sull'immagine perchè il contratto sottoscritto all'atto dell'affiliazione è prevalente.
Rimane sempre il fatto che la paternità dell'immagine non è cedibile, ma se modifico l'immagine di un altro sono legittimato a metterci il mio nome che non e detto significhi attribuirmente la paternità della versione originale, quindi il primo padre non può chiedemi nulla.
Si tratta dell'opera derivata che può essere limitata usando una particolare licenza (Ceative Common); ma questo non è possibile su FB mentre lo è su Flickr. Per iscriversi a FB si firma un contratto chiaro, se poi non lo si legge affari vostri.
Piccola chiosa: il crratore delle CC Swartz si è suicidato oggi, lui è stato il primo a occuparsi seriamente dei problemi di licenza in rete costringendo diversi stati a modificare alcune leggi in materia.
Pubblicare in rete significa comunque rendersi disponibili verso il furto dell'immagine. E' un problema legato allo strumento e alla territorialità che include leggi diverse.
In ogni caso sta sempre al padre orignale adoperarsi per tutelare i propri diritti ovvero dimostrare che l'altro ha rubato l'immagine contro la mia espressa volontà
Mettere il proprio Watermark sulla foto su FB serve a evitare che uno la usi solo se la scritta è tale per cui il toglierla rende di fatto inutilizzabile la foto pero la rende anche meno godibile.
I portali che richiedono la dichiarazione di possesso di una liberatoria per i soggetti ripresi lo fanno solo per evitare di essere subito coinvolti in una richiesta risarcitoria , è un atto legittimo a propria tutela che però non deriva da nessun obbligo.
Quando si usava solo il mondo analogico questi problemi non esistevano e si ragionava in un certo modo , oggi con il digitale le cose cambiano e di molto per cui è necessario imparare a confrontarsi seriamente con le nuove problematiche tenendo conto che gli aspetti legali sono complessi.
Spero di essere stato utile _________________ Olympus only ! |
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il signor mario bannato

Iscritto: 01 Ago 2006 Messaggi: 9653
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Inviato: Dom 13 Gen, 2013 9:15 pm Oggetto: |
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rinolt ha scritto: | E da quando? mi indichi l'articolo per favore ? |
Riguardo a alla ripresa, e non essendo proibito ovviamente mancano articoli che dicano "è consnentito fotografare..." Sulla pubblicazione parliamo della legge 663 del '41 e successive modificazioni qui trovi tutte le info, articoli compresi circa la pubblicabilità del ritratto
rinolt ha scritto: | La normativa tutela i diritti individuali ovvero fa si che se uno si sente in un qualche modo offeso da un fatto commesso da altri questi possa chiedere e ottenere giusto risarcimento, non dice che tu non puoi fare una cosa.
In Italia non è proibito fotografare! Se però rendi pubblica la foto ovvero visibile a soggetti non preventivamente identificati , allora il soggetto ripreso ha diritto , solo se lo vuole, a ritenersi offeso e chiederti un qualcosa in cambio. Per farlo deve agire un un certo modo e intraprendere un percorso presso il tribunale civile. Chi pubblica la foto non commette alcun reato, difatti non esiste alcuna punizione, non si viene nè inviati presso le patrie galere nè in alcun modo sanzionati.
Spero di essere stato utile |
La normativa dice proprio che non puoi fare una cosa, nella fattispecie pubblicare un ritratto senza l'autorizzazione della persona ritratta e in genere la normativa dice cosa non puoi fare, in questo caso la legge parla chiaro
"Legge 663/41 Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente."
Ovviamente stiamo parlando di percorsi in tribunale civile e non penale, quindi, altrettanto ovviamente, non si parla, e mi pare che nessuno qui ne abbia mai parlato, di patrie galere  |
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