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smile64 utente attivo

Iscritto: 26 Ott 2005 Messaggi: 3871 Località: Alle Falde del Vesuvio
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Inviato: Mar 09 Nov, 2010 7:38 pm Oggetto: |
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[Fotografie, foto artistiche, ritratti -
Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque volgia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio. _________________ STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI |
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clexidra utente
Iscritto: 09 Lug 2011 Messaggi: 82
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AleZan coordinatore

Iscritto: 16 Giu 2006 Messaggi: 11698 Località: Bologna
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Inviato: Ven 22 Lug, 2011 3:46 pm Oggetto: |
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Speriamo che la legga anche il giudice di turno... E sopratutto che sia d'accordo...
Insomma, non la prenderei per oro colato...
 _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
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