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franckreporter utente attivo

Iscritto: 04 Gen 2008 Messaggi: 1640 Località: Toscana
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 8:16 am Oggetto: |
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| il problema per un fotografo amatoriale è che non può richiedere un compenso da una testata giornalistica a meno che non abbia la partita iva, dato che un giornale non può dare soldi in nero a destra e manca senza documentare a chi li ha dati, almeno i credo che funzioni così |
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a-lok utente
Iscritto: 03 Nov 2007 Messaggi: 112 Località: Modna
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 8:25 am Oggetto: |
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franckreporter se una persona fisica non ha partita iva e compie un lavoro ad un azienda, può essere pagata come "prestazione occasionale" che mette in regola entrambi.
ci sono delle regole ma è possibile farla. i giornali lo sanno, ma preferiscono fare orecchie da mercante...
quindi se si rientra nei parametri della prestazione occasionale non ci vuole neppure la partita iva. |
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franckreporter utente attivo

Iscritto: 04 Gen 2008 Messaggi: 1640 Località: Toscana
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 9:16 am Oggetto: |
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| hai fatto bene a dirlo perchè come avevo detto non ero sicuro che funzionasse come avevo detto |
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Filippo Secciani utente attivo
Iscritto: 02 Lug 2006 Messaggi: 3680 Località: Provincia di Siena
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 9:20 am Oggetto: |
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| a-lok ha scritto: | franckreporter se una persona fisica non ha partita iva e compie un lavoro ad un azienda, può essere pagata come "prestazione occasionale" che mette in regola entrambi.
ci sono delle regole ma è possibile farla. i giornali lo sanno, ma preferiscono fare orecchie da mercante...
quindi se si rientra nei parametri della prestazione occasionale non ci vuole neppure la partita iva. |
Più che orecchi da mercante fanno i furbi, perchè sanno che un fotoamatore non ha armi.
Prestazione occasionale significa prestare manovalanza e non fornire qualcosa tipo prodotti o simili: una foto è una cosa di queste. Dovresti usare attrezzatura non tua e riportare tutto come è al giornale e basta. Un'eventuale post produzione, può essere fatta con computer e softwer della testata, nella sede della testata stessa! Allora ti potranno pagare in funzione del tempo che hai impiegato per fare le foto, ma non saranno mai tue! Tua è solo la manovalanza. In Italia, un provato cittadino non ha la facoltà di vendere niente. Così è sevi pare.
Un accordo preventivo a voce, restando comunque in un ambito non propriamente del tutto legale, forse può risolvere la questione. ma solo se si riscuote alla consegna e non dopo la pubblicazione: altrimenti il rischio è quello di rimanere ugualmente buggerati. _________________ Tanti mettono in firma la propria attrezzatura. A me piacerebbe metterci la mia voglia di far belle fotografie. Forse non mi basterebbe il posto.
Parafrasando Andy: "oltre la foto, nulla" |
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a-lok utente
Iscritto: 03 Nov 2007 Messaggi: 112 Località: Modna
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 10:07 am Oggetto: |
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| 1rembrandt vorrei che qualche "addetto ai lavori" chiarisse la posizione. |
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william 87 utente attivo

Iscritto: 07 Nov 2008 Messaggi: 843 Località: Città di Castello... momentaneamente Pisa
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 12:50 pm Oggetto: |
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| franckreporter ha scritto: | ho visto che in fondo all'articolo ti ci hanno scritto il nome, come se potesse bastare solo quello  |
secondo me l'hanno pure peggiorata perchè per tagliare il watermark hanno segato a metà le mani...quindi se uno le vede dice: guarda sto qui che incompetente!!! sono alla quarta email senza risposta e ieri ho chiamato ma dice che il responsabile non c'era...ora inizio ad arrabbiarmi e, siccome ormai le foto le han tenute già 5 giorni, a sto punto comunque sia esigo un pagamento...speriamo bene! _________________ http://www.flickr.com/photos/william87
http://www.williamperugini.com
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garciamarquez utente
Iscritto: 23 Apr 2007 Messaggi: 419 Località: roma
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Inviato: Ven 25 Set, 2009 12:58 pm Oggetto: |
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in primis, non confondiamo profili fiscali e profili di diritto civile.
L'autore di un'opera intellettuale - compresa la fotografia - ha diritti morali sull'opera (paternità e integrità in primis ma non solo) che non sono suscettibili di trasferimento e di applicazione economica (sebbene, qualora violati, possano comunque configurare un danno risarcibile) e diritti economici (in particolare, di utilizzare personalmente l'opera, ovvero di trasferire mediante le più diverse tipologie di contratti i propri diritti di utilizzo a terzi).
Premesso che per il diritto civile un autore può trasferire ad un terzo contro compenso un proprio diritto d’autore, o comunque può vedere condannato al pagamento e-o ad un risarcimento di danni per violazione del diritto d’autore un terzo, il diritto tributario si limita ad individuare gli obblighi verso lo Stato delle parti che eventualmente realizzano un'operazione economica o comunque percepiscono una somma a vario titolo connessa con il diritto d’autore. A seconda della ricorrenza o meno di alcuni requisiti, ci potrà essere l'obbligo di dichiarare eventuali compensi come reddito d'impresa o come reddito diverso, e, ai fini IVA, ci potrà o meno essere un obbligo di applicare l'IVA sulla materia imponibile...ma tali obblighi tributari non incidono mai sui diritti previsti dal diritto civile..
Detto questo, prendiamo in esame le norme rilevanti, sia civili che penali.
Trascrivo le norme civili maggiormente rilevanti:
Art. 156 della legge 633/1941
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 158
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.
Cosa significa?
L’autore è privilegiato nella tutela dei diritti d’autore rispetto a qualsiasi altro titolare di diritti diversi lesi da una violazione extracontrattuale: non deve provare e quantificare in giudizio danno emergente e lucro cessante, che viene determinato dal giudice su base equitativa e tenendo conto del valore di mercato dell’opera . Gli sono poi dovute tutte le altre tipologie di danno astrattamente ipotizzabili (danno biologico, il danno morale derivante da reato, il danno esistenziale)…tuttavia, nel caso di utilizzo indebito di una foto, l’unico danno realisticamente ravvisabile, oltre a danno emergente e lucro cessante, è il danno morale da reato (sempre che vi sia reato). Il punto comunque rimane: qual è il prezzo di mercato per la pubblicazione in televisione di un'immagine del tipo di quella a te "sottratta"? qui ci sarà un prezzo di mercato, che è quello proprio delle agenzie: vogliamo dire qualche centinaio di euro? Però questo non è il mio campo, quindi la mia stima economica può essere sbagliata…ma non aspettarti molto.
Ora vediamo le (la) fattispecie penale a prima vista applicabile al caso prospettato
Art. 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
Inoltre, parrebbe aplicabile una sanzione amministrativa:
Art. 174-bis [1]
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Ammesso e non concesso che reato vi sia, chi ha commesso il reato (il giornalista, il direttore della trasmissione… sono soggetti che la Procura della Repubblica deve individuare) sarebbe condannato a pagare (allo STATO, non all’autore che si sia costituito parte civile in seno al processo penale) parte poche centinaia di euro. Dalla condanna, comunque, l’autore maturerebbe un diritto morale al risarcimento, anche in questo caso da liquidare in via equitativa:tuttavia, è improbabile che l’ammontare di tale danno sia superiore al valore equitativo come sopra definito ai fini civili.
Facciamo 2 conti in tasca all’autore.
Se il valore della licenza per la trasmissione in televisione della foto vale 500€ (forse esagero, e di molto), l’autore puo portare a casa verosimilmente, se va tutto bene, 1000-1500€. Se si va in giudizio, per un primo grado meno di 4000€+IVA e CPA (5000€ totali) non ti chiedo. Ipotizza 3 gradi di giudizio, che possono però essere pure 6 (non voglio ipotizzare casi del tutto improbabili, ma è verosimile che ci siano in parallelo o in sequenza sia procedimenti penali che civili), ed allora parliamo di 20-40.000€ + IVA e CPA in diversi (molti anni).
Le spese legali seguono la soccombenza (se vinci, le tue spese le paga controparte), ma l’autore …1) anticipa le sue spese legali; 2) comunque puo anche perdere e pagare quelle di controparte; 3) non sempre il giudice riconosce integralmente l’ammontare delle notule e liquida forfettariamente le spese legali 4) in sede penale, il giudizio si può estinguere per i motivi più diversi e (semplificando) le spese fino ad allora sostenute rimangono in capo all’autore.
In sostanza:
la cosa migliore è scrivere (rectius: far scrivere da un avvocato: non perché il titolo spaventi qualcuno, ma perché è probabile che non vengano scritte castronerie) una lettera di protesta, lamentando la violazione di un reato ed esplicitando il fatto che, in mancanza di un adeguati ristoro economico, si procederà a difendersi in ogni sede. La querela, quand’anche poi si voglia presentarla effettivamente, può essere scritta dall’autore, e questo non costa nulla: ma come per lettera, è molto meglio che sia fatta da un professionista. A questo punto il processo va avanti da solo (o probabilmente viene archiviato…ma non entro nei dettagli), e se l’autore non si attiva non ha ulteriori spese…mentre chi è stato querelato deve difendersi e ne sopporta i costi.
Conviene invece essere estremamente attenti ed affidarsi al miglior professionista specialista sulla piazza quando il valore dell’opera è elevato, o comunque il suo utilizzo indebito da parte di terzi comporta danni gravi all’autore.
Infine, per chi pensa che le spese legali italiane per difendersi siano eccessive, ricordo che la media dei costi complessivi per un procedimento per tutela dei diritti d’autore in USA è sui 2.500.000€ (fonte Poltorak Lerner, Essentials of licensig intellectual property, 2004) |
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saledargento nuovo utente
Iscritto: 06 Dic 2007 Messaggi: 43 Località: Castelli Romani
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Inviato: Sab 26 Set, 2009 2:11 pm Oggetto: |
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Garcia,
sei stato molto esauriente, ti rigrazio.
Il primo passo che farò d'accordo con uno degli avvocati che ho già sentito è di far scrivere alla sede legale della Televisione e della Società di Produzione. A seconda di come risponderanno poi procederò, eventualmente in causa, che la porcata l'hanno fatta e pure grossa.
A me interessa non rimetterci il denaro di un'eventuale sconfitta in giudizio, che ritengo improbabile: a parte questo dei soldi e del tempo che ci vorrà non me ne curo. E' stato violato un mio diritto e questo viene prima di tutto.
Ciao!
| garciamarquez ha scritto: |
Ammesso e non concesso che reato vi sia, chi ha commesso il reato (il giornalista, il direttore della trasmissione… sono soggetti che la Procura della Repubblica deve individuare) sarebbe condannato a pagare (allo STATO, non all’autore che si sia costituito parte civile in seno al processo penale) parte poche centinaia di euro. Dalla condanna, comunque, l’autore maturerebbe un diritto morale al risarcimento, anche in questo caso da liquidare in via equitativa:tuttavia, è improbabile che l’ammontare di tale danno sia superiore al valore equitativo come sopra definito ai fini civili.
Facciamo 2 conti in tasca all’autore.
Se il valore della licenza per la trasmissione in televisione della foto vale 500€ (forse esagero, e di molto), l’autore puo portare a casa verosimilmente, se va tutto bene, 1000-1500€. Se si va in giudizio, per un primo grado meno di 4000€+IVA e CPA (5000€ totali) non ti chiedo. Ipotizza 3 gradi di giudizio, che possono però essere pure 6 (non voglio ipotizzare casi del tutto improbabili, ma è verosimile che ci siano in parallelo o in sequenza sia procedimenti penali che civili), ed allora parliamo di 20-40.000€ + IVA e CPA in diversi (molti anni).
Le spese legali seguono la soccombenza (se vinci, le tue spese le paga controparte), ma l’autore …1) anticipa le sue spese legali; 2) comunque puo anche perdere e pagare quelle di controparte; 3) non sempre il giudice riconosce integralmente l’ammontare delle notule e liquida forfettariamente le spese legali 4) in sede penale, il giudizio si può estinguere per i motivi più diversi e (semplificando) le spese fino ad allora sostenute rimangono in capo all’autore.
In sostanza:
la cosa migliore è scrivere (rectius: far scrivere da un avvocato: non perché il titolo spaventi qualcuno, ma perché è probabile che non vengano scritte castronerie) una lettera di protesta, lamentando la violazione di un reato ed esplicitando il fatto che, in mancanza di un adeguati ristoro economico, si procederà a difendersi in ogni sede. La querela, quand’anche poi si voglia presentarla effettivamente, può essere scritta dall’autore, e questo non costa nulla: ma come per lettera, è molto meglio che sia fatta da un professionista. A questo punto il processo va avanti da solo (o probabilmente viene archiviato…ma non entro nei dettagli), e se l’autore non si attiva non ha ulteriori spese…mentre chi è stato querelato deve difendersi e ne sopporta i costi.
Conviene invece essere estremamente attenti ed affidarsi al miglior professionista specialista sulla piazza quando il valore dell’opera è elevato, o comunque il suo utilizzo indebito da parte di terzi comporta danni gravi all’autore.
Infine, per chi pensa che le spese legali italiane per difendersi siano eccessive, ricordo che la media dei costi complessivi per un procedimento per tutela dei diritti d’autore in USA è sui 2.500.000€ (fonte Poltorak Lerner, Essentials of licensig intellectual property, 2004) |
_________________ Flickr, Alamy
Gioco (e giocherò) con: Nikon D700, Nikon F80, Sigma 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM, Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF, NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, Nikkor 50mm f/1.8D AF, Sigma 70-300mm F4-5.6 APO DG MACRO, Fuji Finepix F200EXR, Nokia N97, Epson Perfection V350 Photo Scanner, Manfrotto 718b. |
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palmerino utente attivo

Iscritto: 01 Ott 2004 Messaggi: 5943 Località: Formia (LT)
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Inviato: Sab 26 Set, 2009 3:01 pm Oggetto: |
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Se io senza farmi fermare una ricevuta cedessi le miei immagini ad un cliente (escluso gli sposi) perderei i diritti di utilizzo.
La paternità rimarrebbe la mia, ma il cliente avrebbe solo l' obbligo di citare il mio nome.
Non so quale sia la legge quando si parcheggiano in bella evidenza le nostre immagini su internet.
Di fatto si lasciano alla mercé di tutti. (?)
In pratica si rischierebbe che la televisione rettificasse solo la paternità dell' immagine nella programmazione successiva.
Se mai la utilizzasse ancora.
Ma con internet è una giungla: consiglio di rivolgersi a Tau Visual, che sono competenti. |
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Michaeldesanctis utente attivo
Iscritto: 14 Dic 2004 Messaggi: 1776 Località: termoli
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Inviato: Sab 26 Set, 2009 3:30 pm Oggetto: |
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| Citazione: | | secondo me l'hanno pure peggiorata perchè per tagliare il watermark hanno segato a metà le mani...quindi se uno le vede dice: guarda sto qui che incompetente!!! sono alla quarta email senza risposta e ieri ho chiamato ma dice che il responsabile non c'era...ora inizio ad arrabbiarmi e, siccome ormai le foto le han tenute già 5 giorni, a sto punto comunque sia esigo un pagamento...speriamo bene! |
manda un email e chiedi di mettere la foto che gli hai inviato e non quelle tagliate (il crop è una modifica dell'opera e dovrebbe rientrare nel diritto d'autore, che poi uno che vede le tue foto tagliate potrebbe pensare che i tuoi tagli fanno cagare e ledere alla tua professionalità ).
ciao M. _________________ http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/ |
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garciamarquez utente
Iscritto: 23 Apr 2007 Messaggi: 419 Località: roma
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Inviato: Lun 28 Set, 2009 12:24 pm Oggetto: |
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| palmerino ha scritto: |
Non so quale sia la legge quando si parcheggiano in bella evidenza le nostre immagini su internet.
Di fatto si lasciano alla mercé di tutti. (?)
......
Ma con internet è una giungla: consiglio di rivolgersi a Tau Visual, che sono competenti. |
hai pienamente ragione. Naturalmente, dipende anche da quale sia il "parcheggio": un conto è un sito dedicato alla vendita di foto, altro è una comunità virtuale per la condivisione di immagini. Comunque l'art. 90 della Legge sul diritto d'autore, con specifico riferimento alle fotografie, stabilisce che:
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Bisognerebbe verificare se la giurisprudenza (ammesso che si sia già pronunciata su di una cosa del genere) ritiene che i dati EXIF o comunque i metadati di un file immagine sono da considerare "indicazioni" ai sensi dell'art. 90 citato...Per sicurezza, comunque, ogni foto pubblicata in rete andrebbe "coperta" con quelle orrende firme sovraimpresse all'immagine |
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