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[P.IVA] Scheda carburante ecc.

 
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Matteo77
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MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 11:31 am    Oggetto: [P.IVA] Scheda carburante ecc. Rispondi con citazione

Avrei bisogno di una informazione: quali sono le percentuali dedicibili dei costi carburante per un professionista con P.IVA? Nel mio caso l'auto è intestata a me e la partita iva è individuale. Ciao
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Francesco Catalano
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MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 12:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

se non ricordo male devi fare un calcolo in base all'utilizzo della macchina nel caso non sia solo un mezzo aziendale
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-Aragorn-
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MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 1:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Per quel che riguarda la scheda carburante, ecco quello che ho trovato:

E’ bene ricordare che la scheda carburanti costituisce:
- un documento valido sia per la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di carburante effettuati - detraibile al 100% per gli agenti di commercio -, che per la documentazione del costo ai fini delle imposte sui redditi - detraibile all’80% per gli agenti di commercio ed al 50% per i procacciatori di affari -.
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Matteo77
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Località: Erba (Como)

MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Grazie!

Non saprei però come definirmi: in pratica faccio il consulente tecnico per aziende metalmeccaniche boh... Cosa significa "procacciatore d'afffari"?

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Matteo77
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Iscritto: 08 Lug 2005
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Località: Erba (Como)

MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 2:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Ho trovato questo su www.fiscooggi.it:

Citazione:
Profili relativi alle imposte sui redditi
I lavoratori autonomi determinano il loro reddito a norma dell'articolo 54 del nuovo Tuir. Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo non rientrano solo i compensi degli esercenti arti e professioni, ma anche i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti e simili, gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione o da contratti indicati dall'articolo 2554 del codice civile, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti.
Tale tipologia di reddito è costituita dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, e l'ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'arte o della professione.

Per i beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione è ammessa la deduzione integrale di spese per l'acquisizione di beni strumentali di costo unitario inferiore a 516,45 euro e la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle relative all'applicazione al costo dei coefficienti stabiliti con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.
E' ammessa anche la deduzione integrale dei canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni mobili, purché la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato decreto.

Qualora i beni mobili siano adibiti all'uso promiscuo tra l'arte o la professione e l'uso personale o familiare del contribuente, le spese relative a tale bene strumentale sono deducibili nella misura del 50 per cento, come anche i canoni di locazione finanziaria o di noleggio relativi al bene a uso promiscuo.

In particolare, l'articolo 164 del Tuir pone limiti di deduzione alle spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Con riferimento all'esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo veicolo; se, invece, l'attività professionale è svolta in forma associata, a norma dell'articolo 5 del Tuir, la deducibilità è consentita per un veicolo per ciascun socio o associato.

La parte del costo di acquisizione eccedente 18.075 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131 euro per i motocicli e 2.065 euro per i ciclomotori non è deducibile, così come l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; anche l'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774 euro per i motocicli, 413 euro per i ciclomotori, non è deducibile. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere aggiornati con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento per i beni acquisiti in locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 102, comma 7, il costo degli autoveicoli si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
Nell'ipotesi di contratti di noleggio cosiddetto "full service", caratterizzato dal fatto di essere un contratto misto in cui la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo, ma vi si aggiungono altre prestazioni relative alla gestione del veicolo locato, il canone periodico comprende anche le prestazioni accessorie quali la manutenzione ordinaria, l'assicurazione, la tassa di proprietà e la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto.
Pertanto, per non creare disparità di trattamento giuridico e fiscale rispetto a chi acquista l'autovettura, il citato limite di deducibilità si assume al netto dei costi riferibili a tali prestazioni accessorie, che sono integralmente deducibili sempre nel presupposto della loro inerenza.
Quindi, nel contratto di noleggio "full service" di un'autovettura dovrà essere indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori, altrimenti la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del limite posto dal legislatore.

Per quanto concerne le spese sostenute dal lavoratore autonomo per riparazioni, benzina, bollo e assicurazione dell'autovettura a uso promiscuo, la circolare n. 48 del 10 febbraio 1998 ha confermato l'eliminazione dall'articolo 121-bis (ora articolo 164) del Tuir delle distinzioni esistenti tra le tipologie di spesa, quali impiego, custodia, manutenzione, riparazione, eccetera.
Per dedurre il costo relativo al carburante è necessario, comunque, avvalersi delle apposite schede carburante, disciplinate dal Dpr n. 444/97.

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Francesco Catalano
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MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 5:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Matteo77 ha scritto:
Grazie!

Non saprei però come definirmi: in pratica faccio il consulente tecnico per aziende metalmeccaniche boh... Cosa significa "procacciatore d'afffari"?


fai prima a vedere a che categoria IVA appartieni visto che gli agenti di commercio hanno un codice IVA e una tipologia INPS diversa da tutti gli altri, pur rientrando a livello pensionistico nella "gestione commercianti"

ho la vaga impressione che non rientri in nessuna delle suddette categorie, comunque dovrebbe essere così:

agente di commercio ...... si occupa di vendita di prodoti e/o servizio per conto di xxx (rappresentante della ditta salumi&co, ......)

procacciatore d'affari ...... dovrebbe essere un intermediario senza rapporti di dipendenza o vincoli di esclusiva nei confronti di un o più fornitori di beni e/o servizi, e nessun rapporto dis tesso genere con acquirenti in esclusiva, il suo compito dovrebbe essere favorire l'incontro fra domanda ed offerta in piena liberta fra le parti ed essere pagato pe la sola opera di intermediazione (agente immobilizare non alle diepedenze di agenzia, intermediario assicurativo senza mandato .....)



certo che siamo parecchio OFF TOPIC Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

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Matteo77
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MessaggioInviato: Ven 28 Dic, 2007 5:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Smile grazie! Wink
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