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diritti d'autore,legge 633 ,legge675
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mar 15 Nov, 2005 7:21 pm    Oggetto: diritti d'autore,legge 633 ,legge675 Rispondi con citazione

Penso di aver fatto cosa gradita a chi cercava notizie su leggi in fatto di fotografia , non e tutto frutto del mio paniere ,anzi la maggior parte e stata tratta da : "corso di giornalismo fotografico “ nuova arnica editrice di G.F.ARCIERO
ISBN 88-87726-15-9
La mia fatica è stata quella di rendere più comprensibile la lettura e dato che sono un tecnico elettronico sicuramente ho sudato parecchio
Il libro è molto interessante quindi lo consiglio ,soprattutto a che si avvicina alla fotografia e cerca risposte di facile comprensione .

Tratto da "corso di giornalismo fotografico “nuova arnica editrice " di G.F.ARCIERO
ISBN 88-87726-15-9

Il fotoreporter è tenuto a osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge in generale per quanto concerne la ripresa , la divulgazione delle immagini, e non ultimo,i codici deontologici, il più recente imposto dalla legge n.675/96.
Si vedrà, comunque, comunque come in tema di "privacy" sia vincolato al codice deontologico anche "chiunque altro , anche occasionalmente ,eserciti attività pubblicistica
(art . 13 codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’ esercizio dell’ attività giornalistica (emanato in base all’ art. 25 della legge n.675/96).
L’ autore scrive che non condivide un codice deontologico emanato da leggi formali e non dalla categoria stessa , per di più è eccessivo che un soggetto che pubblichi occasionalmente un saggio, un articolo, magari per la prima e ultima volta nella sua vita debba essere assoggettato a norme che investono da sempre il pieno esercizio di una professione ben definita e definibile.

Tutela delle immagini fotografiche

Perché un opera dell’ 'ingegno possa essere ammessa alla tutela , ai sensi della vigente legge sul diritto d'autore (n.633/1941 e successive modifiche e integrazioni ) è necessario che in essa venga individuato un apporto di creatività che non può essere disgiunto dal carattere dell’ originalità.
Ci si domanda: quali adempimenti bisogna assolvere perché si possa far valere la titolarità del diritto d'autore sulle proprie opere, risponde al quesito il codice civile che all'art 25/76 recita :
"acquisto del diritto , il titolo originario dell' acquisto del diritto è costituito dalla creazione dell’ opera, quale particolare espressione dell’ intelletto".
Appare cosi in piena evidenza come non si renda necessaria alcuna azione per acquistare quella che viene definita "titolarità dei diritti".
L'espressione diritto d'autore costituisce , si potrebbe dire , la sintesi di una bipartizione interna nel senso che questa espressione assomma la facoltà dell’ autore di sfruttare l'opera (diritto di utilizzazione economica) e l'esistenza in suo favore di un diritto di carattere personale di natura non patrimoniale.
In sostanza l autore dell’ opera puo disporre del suo potenziale economico nel modo che ritiene più opportuno (per esempio pubblicando e diffondendo in proprio un libro oppure cedendo dietro corrispettivo i diritti di utilizzazione a un editore ).E in questa facoltà si concretizza il diritto patrimoniale .
A fronte di questi troviamo i diritti morali a tutela della personalità del autore che si estrinsecano nella facoltà di rivendicazione della paternità dell’ opera anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica , oltre che nel diritto di opposizione a qualsiasi deformazione , mutilazione o altra modificazione e ogni atto a danno dell’ opera stessa , che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Questo per le opere in generale.
Per quanto concerne la fotografia va rammentato il decreto del presidente della repubblica 8 gennaio 1979 n 19 relativo all’ applicazione della convenzione internazionale di Berna ratificata nell’ atto di bruxell, ha operato una distinzione tra semplici fotografie e opere fotografiche , ammettendo le prime al godimento dei soli diritti patrimoniali e le seconde alla tutela per i diritti patrimoniali e a tutto il complesso dei diritti morali .
iL PROBLEMA QUINDI SUSSISTE NEL ' INDIVIDUARE QUELLA LINEA DI CONFINE non essendo possibile una loro classificazione a priori in tal senso , senza voler generale facili entusiasmi ,si potrebbe affermare che , se una fotografia e assurta a al rango di pubblicazione evidentemente e portatrice di un contenuto originale e creativo , quindi ed è quindi collocabile nel versante delle opere a piena tutela , ma questa affermazione va pero presa con dovuta riserva.Entra nello specifico il prof. Salvatore Loi nel servizio fotografia e diritto d autore pubblicato prima del dpr8 gennaio 1978
il fotoreporter e quella in cui e facile avvertire una incidenza del fattore intellettuale e dell’ originalità espressiva , decisamente superiore a quelle della apporto strettamente tecnico ,
la matrice dell’ fotoreporter ha una matrice strettamente intellettiva , il discorso per immagini possiede infatti il presupposto di una predeterminata e ragionata impostazione realizzativa e obbedisce a esigenze di regia e di scenografia - programmate o strumentali oppure immediate e intuitive - del tutto simili a quelle richieste per le opere cinematografiche vere e proprie.

A chi appartengono i diritti

bisogna far riferimento a due tipologie di fotografo
fotografo indipendente ( free lance)
fotografo dipendente dall’ azienda editoriale

Nel primo caso le sue immagini sono state realizzate in piena autonomia decisionali e quindi godrà dei diritti patrimoniali e in presenza di opere fotografiche , la tutela morale.
Per fotografie realizzate all’ interno di un rapporto di committenza - e in tale situazione viene a trovarsi il fotografo dipendente- i diritti di utilizzazione spetteranno all’ editore .

Le riprese in luogo pubblico , aperto al pubblico e privato

Per le riprese in esterno in linea di massima non presentano particolari limiti , per le riprese in luogo aperto a pubblico e necessario tener presenti alcune modalità e osservare particolari prescrizioni .
Nel primo caso , infatti , di norma ,non è censurabile l atto del riprendere immagini ma può essere soggetta a particolari condizioni la divulgazione delle immagini riprese.Il fotografo/fotoreporter dovrà tener presenti le nozioni della tipologia dei luoghi , secondo questa classificazione :
luogo pubblico , aperto al pubblico e privato
la loro tipologia e desumibile dagli orientamenti della suprema corte si cassazione :
luogo pubblico ' quello - strada o piazza- per cui ogni persona può liberamente transitare o trattenersi senza che occorra , in via normale , il permesso dell’ autorità o qualunque altra modalità per accedervi ;luogo aperto al pubblico è un luogo chiuso - teatro cinema- ove l accesso, anche se subordinato a un apposito biglietto di ingresso , è consentito ad un numero indeterminato di persone ; luogo privato è quello in cui solo determinate persone hanno diritto di entrare.
Deduciamo quindi , da ciò la suddetta licealita' di riprese in luogo pubblico, la necessita di richiedere un accredito o il permesso per accedere e fotografare per i luoghi aperti al pubblico e il divieto di riprendere immagini in luoghi privati senza in consenso dei titolari del diritto

I diritti delle persone fotografate e la liceità della divulgazione del ritratto ,LA TUTELA DELLA PRiVACY

Il diritto all’ immagine passa attraverso tre distinte previsioni di legge:il codice civile ,la legge sul diritto d’autore le leggi sulla privacy.

L’ art 10 codice civile, nel riconoscere a ciascun soggetto il diritto esclusivo sulla propria immagine , contempla l azione di cessazione dell’ abuso e l’eventuale risarcimento del danno.

L’art 96 della legge su diritto d autore (633/1941) inibisce l esposizione , la riproduzione e la messa in commercio senza autorizzazione della persona raffigurata mentre l art 97 enuncia i casi un cui il ritratto può essere riprodotto - e quindi divulgato - senza il consenso della persona raffigurata (notorietà del soggetto o ufficio pubblico ricoperto, necessita di giustizia o di polizia ,scopi scientifici, didattici e culturali,riproduzione collegata a fatti , avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico) precisando che in ogni caso , il ritratto pubblicato non può arrecare danno , morale ,danno all’ onore , al decoro .
E comunque la pubblicazione di un ritratto anche nei casi in cui la legge non prevede un autorizzazione dovrà rispondere a una motivazione "socialmente effettiva " .

La legge 675/96 - tutela delle persone e di atri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - ,detta della privacy , come avrete notato esisteva gia un consistente corpo di leggi, atte a soddisfare in pieno la legittima istanza della riservatezza dell’ persone anche prima del dicembre 1996.
Alle norme gia contemplate , e riportate, della legge 633/1941(legge su diritto d autore)è infatti da aggiungere la legge del 8 aprile 1974 , n 98 tutela della riservatezza e della liberta e segretezza delle comunicazioni, e la carta dei doveri del giornalista , dalla carta di Treviso e dalla legge sulla stampa ,e diverse norme su situazioni più specifiche come la tutela della dignità delle persone "tradotte" per motivi di giustizia o le persone affette da malattie.
In particolare e utile richiamare espressamente la legge 98/1974 e articolo del codice penale (615 bis prevede che " chiunque , mediante l’ uso di strumenti di ripresa visiva o sonora , si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’ art. 614 , e punito con la reclusione dai sei a quatto anni.Come facilmente rilevabile in questo caso non è punita la divulgazione dell’ immagine ma la sola ripresa e,quindi , si dovrà intendere operante la censura penale a partire dall’ immagine latente.
La legge 675/96 ha inciso in modo consistente nell’ ambito del fotogiornalismo avendo generato , tra l altro , ai sensi dell’ articolo 25 , il nuovo codice deontologico.Il detto articolo originario pubblicato nella gazzetta ufficiale n 5 del 8 gennaio 1997 era riferito al trattamento dei dati particolari esclusivamente nell’ esercizio della professione di giornalista a questa interpretazione a posto riparo il decreto legislativo 9 maggio 1997 n123 , Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996 , 675 , in materia della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che , al comma2 dell’ art 2 (trattamento di dati in ambito giornalistico )recita:
Nell’ articolo 25 della legge 31 dicembre 1996 n 675, è aggiunto , infine il seguente comma:<<4-bis . Le disposizioni della presente legge che attengono all’ esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’ elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963 n69 , nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
L’IMMAGGINE DELLA PERSONA ENTRA ANCHE NELLA LEGGE 675/96 in una nota del garante 2 luglio 97 , a proposito della diffusione di foto segnaletiche di persone arrestate dagli organi di polizia : La diffusione di foto segnaletiche non e più permessa dopo l’entrata in vigore della legge675/99 che esplicitamente qualifica come "dato personale" qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto quindi ,le fotografie . La legge 675/96 considera dato personale qualunque informazione che consenta l identificazione dei soggetti interessati anche attraverso , e le immagini .
Queste interpretazioni non vengono condivise in pieno e sono oggetto di interessanti note , una su tutte: in questa legislazione per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persona identificata od identificabile ; inoltre questi dati possono essere contenuti in scritti , ma anche in registrazioni od immagini contenute in diversi supporti , ed ancora : <<se a ciò si aggiunge che la legge italiana si applica al mero "trattamento dei dati personali "e non più , come la legislazione finora vigente in molti paesi europei in materia di tutela della riservatezza , ai soli archivi elettronici od archivi strutturati di dati personali, si può ben comprendere come la nuova disciplina , non si riferisce soltanto ai grandi o piccoli archivi giornalistici , che siano strumentali all’ esercizio della funzione informativa , ma anche alla mera raccolta od utilizzazione di un singolo dato personale a fine informativo e, più in generale , di diffusione del pensiero ,
con un richiamo a una fonte autorevole quale: l'Enciclopedia del diritto :
..l'immagine di una persona è destinata ad essere conosciuta dai terzi e la persona non ha il diritto che questi non guardino e quindi non conoscano le sue sembianze quando la persona le mostri:che la conoscenza dell’ immagine altrui è nell’ ordine naturale del vivere sociale .

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come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mer 16 Nov, 2005 11:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

capisco che è un po lunghetto e pesante , ma non interessa proprio a nessuno ?
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Umberto
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MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 1:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Caspita, l'ho salvato e mi sono dimenticato di leggerlo!
Lo faccio ora Wink
Grazie Ok!
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Matteo77
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 10:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Ho letto la parte che riguarda la tutela della privacy, mi chiedevo: se pubblico (per esempio su p4u) le foto dei musicisti impegnati in un concerto aperto al pubblico (non intendo solo foto dell'orchstra, ma ritratti dei singoli musicisti scattati durante l'esecuzione) al di la di eventuali diritti di esclusiva dell'evento (per cui sono in regola) rischio di non rispettare qualche normativa sulla privacy?
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http://www.photo4u.org/album_pic.php?pic_id=327374
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Filippo Rubin
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 11:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Matteo77 ha scritto:
Ho letto la parte che riguarda la tutela della privacy, mi chiedevo: se pubblico (per esempio su p4u) le foto dei musicisti impegnati in un concerto aperto al pubblico (non intendo solo foto dell'orchstra, ma ritratti dei singoli musicisti scattati durante l'esecuzione) al di la di eventuali diritti di esclusiva dell'evento (per cui sono in regola) rischio di non rispettare qualche normativa sulla privacy?


Per quello che ho capito io cercando di informarmi sulla questione (ma non sono di certo un esperto!), una volta che hai avuto l'accredito o comunque ti sei accordato per i dirittti ecc.. sei a posto. Se anche fai un primo piano di un musicista (o ad un calciatore allo stadio) fotografi comunque una persona che sta volontariamente partecipando ad uno "spettacolo" pubblico. Mi pare di aver capito che il fatto stesso di partecipare ad un evento pubblico comporti una sorta di autorizzazione implicita all'essere ripresi / fotografati (diritti di esclusiva permettendo).
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Matteo77
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Località: Erba (Como)

MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 11:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione

è quello che penso anche io: mi sono fatto problemi nel caso dei ritratti perchè "isolano" il soggetto dall'evento dando informazioni più personali (es.se una persona porta l'apparecchio per i denti... scusate l'esempio ma qualche lamentela l'ho avuta!)
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Derby
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 11:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione

E' assolutamente interessante, ma c'è questo Memo poche righe sopra nel forum in cui si parla abbondantemente delle questioni inerenti la privacy. Se volete aggiungere delle osservazioni magari è meglio metterle tutte insieme in quel post
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=4566

Ciao
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Matteo77
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 11:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Ok! non l'avevo notato
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 2:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

quel post e riferito alle leggi sui diritti d autore non alla privacy
per i musicisti il diritto d autore e loro quindi devi chiedere a loro la privaci non centra , se tu lo scatto lo usi a scopo di lucro devi chiedere il permesso se li usi solo per tuo piacere e non ne ricavi un guadagno puoi farlo di solito hai concerti non si possono scattare foto

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Filippo Rubin
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 2:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

aless ha scritto:
quel post e riferito alle leggi sui diritti d autore non alla privacy
per i musicisti il diritto d autore e loro quindi devi chiedere a loro la privaci non centra , se tu lo scatto lo usi a scopo di lucro devi chiedere il permesso se li usi solo per tuo piacere e non ne ricavi un guadagno puoi farlo di solito hai concerti non si possono scattare foto


Hai una tastiera senza punti e virgole? Very Happy
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 2:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

si Very Happy mi mancano tutti i segni di punteggiatura Very Happy
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Derby
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 3:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

aless ha scritto:
quel post e riferito alle leggi sui diritti d autore non alla privacy
per i musicisti il diritto d autore e loro quindi devi chiedere a loro la privaci non centra , se tu lo scatto lo usi a scopo di lucro devi chiedere il permesso se li usi solo per tuo piacere e non ne ricavi un guadagno puoi farlo di solito hai concerti non si possono scattare foto


Perdonami allora ci siamo capiti male.
La fotografia è tua e quindi casomai sei tu ad esercitare il diritto d'autore: cosa c'entra il soggetto ripreso?
Un musicista? E' titolare dei diritti sulla sua musica, mica sulla sua faccia Very Happy Può negare il consenso allo scatto, ma non certo perchè lui sia titolare di un diritto d'autore (autore di che?).

Il diritto d'autore in fotografia penso possa essere esercitato sul fotografo solo se il fotografo riproduce senza alterazioni un'opera d'arte di un'altro (un dipinto, un'altra foto, una qualsiasi immagini con diritti riservati). Per tutto il resto il diritto d'autore non ha a che fare con il soggetto ripreso, casomai è una tutale per il fotografo (lui, si, autore della fotografia).
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

mi sa che non e cosi Smile la faccia e mia e sono io il proprietario la foto è tua ma se io non ti autorizzo tu non la puoi pubblicare , se mi commissionano dei ritratti i diritti d autore sono sempre della faccia e complicata sta storia ecco perche ci sono le liberatorie dove si decrive dettagliatamente l uso della foto
quello che ho scritto non me lo sono inventato io e la legge

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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 4:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

se parliamo di personaggi pubblici è diverso la loro notorieta e quidi la conoscenza ,è come un autorizzazzione Smile l importante e non ledere il loro onore
durante un concerto dei pink floyd l immaggine pink floyd e di proprieta loro pero l immaggine di gilmour per strada a via del corso se la pubblichi non ti possono dire niente perche' e riconosciuto che gilmour e un personaggio pubblico e quindi destinato a essere visto da tutti

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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 4:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

aless ha scritto:
mi sa che non e cosi Smile la faccia e mia e sono io il proprietario la foto è tua ma se io non ti autorizzo tu non la puoi pubblicare , se mi commissionano dei ritratti i diritti d autore sono sempre della faccia e complicata sta storia ecco perche ci sono le liberatorie dove si decrive dettagliatamente l uso della foto
quello che ho scritto non me lo sono inventato io e la legge


Si, sei il proprietario della faccia, ma non ne sei l'autore LOL
La liberatoria (o qualsiasi contratto) autorizza il diritto all'USO dell'immagine, non CEDE alcun diritto d'autore.

Il diritto d'autore è un'altra cosa e protegge le opere dell'ingegno!
Quindi non tiriamo in ballo leggi sul diritto d'autore perchè in questo caso non c'entrano niente Wink
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Derby
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 4:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

aless ha scritto:
se parliamo di personaggi pubblici è diverso la loro notorieta e quidi la conoscenza ,è come un autorizzazzione Smile l importante e non ledere il loro onore
durante un concerto dei pink floyd l immaggine pink floyd e di proprieta loro pero l immaggine di gilmour per strada a via del corso se la pubblichi non ti possono dire niente perche' e riconosciuto che gilmour e un personaggio pubblico e quindi destinato a essere visto da tutti


Rolling Eyes
stai veramente facendo confusione...
il fatto che un personaggio sia pubblico non è come una autorizzazione; il fatto è che la legge protegge TE, fotografo, consentendoti di NON chiedergliela e la cosa è concettualmente ben diversa.
Se poi fosse vero quello che dici dei concerti allora nessun fotografo potrebbe mai vendere foto alle agenzie, dovendo pagare i diritti al gruppo...
E' possibile impedire l'accesso ai fotografi o alle televisioni, questo si. Ma se i fotografi ci sono scattano quanto vogliono e non pagano alcun ulteriore diritto d'autore, a quanto mi risulta; anzi vendono le proprie foto!
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 4:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

mi sa che la confusione la state facendo voi , confondete le legge 633/1941 con la 657/96
sono due cose diversi i diritti dautore e la legge sulla privacy

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Derby
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

aless ha scritto:
mi sa che la confusione la state facendo voi , confondete le legge 633/1941 con la 657/96
sono due cose diversi i diritti dautore e la legge sulla privacy


Cioè, TU apri il post mescolando le due cose e poi siamo NOI che stiamo facendo confusione???
Muro
Che siano due cose diverse è chiarissimo. Perchè tu abbia tirata in ballo la seconda sulle questioni inerenti cosa si può o non si può fotografare, invece, è del tutto oscuro. Rolling Eyes
Basta così, mi stai facendo girare la testa...
Boing
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Alessandro Bassi
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MessaggioInviato: Mar 22 Nov, 2005 4:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

ho tirato in ballo la seconda "privacy"perche era stata fatta una domanda precisa quella sulle foto dei musicisti e metteva in ballo sia i diritti d autore che l estapolazine dal contesto musicitsci dei loro ritratti
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fluffy_boy
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Messaggi: 1268
Località: provincia Ascoli Piceno

MessaggioInviato: Gio 12 Lug, 2007 9:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Smile Arrivo in ritardissimo, ma la discussione mi interessa. Riguardo al musicista al concerto, riporto l'art. 97 della legge 22 aprile 1941 n 633: "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà.........scopi didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta."

Per me l'articolo è interpretabile nel senso che il musicista è fotografabile al concerto perchè è personaggio noto, ritratto a scopo culturale durante un avvenimento di interesse pubblico e svoltosi in pubblico. Ex 2 comma, la foto in questione può essere esposta o messa in commercio sempre, a meno che non porti pregiudizio alla persona ritratta.

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le mie foto su flickr
fuji s 5600, eos 350d - 550d
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