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Artistiche o Semplici ?
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Autore Messaggio
Oja
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 5:33 pm    Oggetto: Artistiche o Semplici ? Rispondi con citazione

Le foto in galleria
Quali possono essere considerate "artistiche" e quali "semplici" ?

Wink

Ciao

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sulfurea
sospeso


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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 5:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

quelle della tua galleria sono semplici, fin qui ci siamo.
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Oja
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 5:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Very Happy

E oltre alla battuta?

Ciao

p.s.
Nella tua forse son tutte artistiche, però la materia mi sembra complessa

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katia82
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 6:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

quale galleria? quella dell'autostrada? Very Happy
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Oja
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 6:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Non mi prendete sul serio

Crying or Very sad

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claudiom
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Iscritto: 05 Lug 2004
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 7:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

oh, qua tutti a pisciare su arte e artisti, tutti mercenari alienati, e i critici e gli storici tutti buffoni prezzolati e il "bello" soggettivo e al massimo "lo so io chi è artista" e poi avanti con i topic che cascano subito nell'arte.

Ma la volete lasciare in pace l'arte?

Ma che, ci avete il chiodo fisso?

Ma niente niente sotto sotto di voi stessi credete....


ciao
c.
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Oja
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Iscritto: 22 Lug 2006
Messaggi: 869

MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 7:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Ma no.. io non credo proprio nulla, non sapevo nemmeno che esistesse una distinzione del genere
Son rimasto sorpreso

E poi chi è artista, non lo decide lui
E nemmeno noi


Ciao

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Ultima modifica effettuata da Oja il Gio 30 Lug, 2009 7:31 pm, modificato 1 volta in totale
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sulfurea
sospeso


Iscritto: 22 Ago 2008
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 7:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

ci si scherza anche, soprattutto e comunque, in virtù del topic

appoggio la scopa qui su 4u


Ultima modifica effettuata da sulfurea il Gio 30 Lug, 2009 9:02 pm, modificato 1 volta in totale
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Oja
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Iscritto: 22 Lug 2006
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 7:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Aggiungo una dritta

La prima Legge Italiana su tale questione risale al 1941.

Nel 1947, Giuseppe Cavalli redige lo statuto de "La Bussola":
"Il documento non è arte, e se lo è, lo è indipendentemente dalla sua natura di documento"

Pieno recepimento della Legge mi pare.

Ciao

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Oja
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Iscritto: 22 Lug 2006
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 7:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

sulfurea ha scritto:
ci si scherza anche, soprattutto e comunque, in virtù del topic


Non sei di aiuto però.
Ieri prima di pranzo ero con un amico avvocato.
Gli dissi che si stava organizzando una mostra fotografica, e lui mi chiese se era artistica o semplice.

Vedi un po' tu...

Ciao

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_NN_
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 8:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Il discorso si fa fatica a seguirlo senza un po' più di precisione.

La legge a cui fai riferimento tu è questa: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#1

Artistica o "semplice" mi sembrano termini agiuridici.

In ogni caso, pensi veramente di poter ricavare una definizione di "artistico" valida sempre e comunque da una norma di legge ?. La legge persegue altri fini, diversi rispetto a quelli che persegue il critico e il fruitore di una qualsiasi opera di ingegno.

Quella legge definisce in termini spiccioli, perchè il legislatore non deve essere e non è un critico, una serie di opere di ingegno, tra cui anche quelle che secondo l'"id quod plerumque accidit" (leggasi senso comune) possono essere definite opere d'arte.

Lo fa non perchè è così affamato di conoscenza, ma perchè deve, in primo luogo, regolare le posizioni di tutti coloro che hanno un interesse connesso all'opera (autore ed utilizzatori in primo luogo).

Comunque se ti serve una definizione "giuridica" di opera d'arte ai fini della mostra, pensa con il senso comune a cos'è un'opera d'arte e l'hai ottenuta (la legge altro non fa).


Ultima modifica effettuata da _NN_ il Gio 30 Lug, 2009 9:00 pm, modificato 3 volte in totale
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_NN_
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 8:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Se proprio gli occhi si fanno pesanti:

Legge 22 aprile 1941 n. 633

- Artistiche - (termine aggiunto da me per praticità)

TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

[omissis]

Art. 2

[omissis]
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

-------------------------------------------------------------------------------
"Semplici" - ribadisco più che agiuridico (se lo dici all'uni ti stroncano)

TITOLO II

CAPO V

Diritti relativi alle fotografie.

Art. 87 (e seguenti)

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.



Ora però non è che ci siamo illusi di capire cos'è un'opera d'arte, neh

Questo va bene per i tribunali.

Occaxx però pensavo, proseguendo il dubbio di Claudio, che con questa visione giuridica dell'arte la quantità di artisti cresce in maniera esponenziale.
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Oja
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 9:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Salvatore Carrozzini ha scritto:

Quella legge definisce in termini spiccioli, perchè il legislatore non deve essere e non è un critico

Certo che non lo è, ma può sempre nominare quale perito, un docente dell' accademia.
Alla fine, cosa sia un' opera, qualcuno lo deve stabilire.

Ho trovato questo: http://www.soniarosini.it/articolo_3.html

Interessante qui (va sul pratico):

"Non può definirsi creatività l’inquadratura, la prospettiva, la scelta dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale di un evento, (ad esempio le immagini di un cantante mentre tiene un concerto).

Ciao

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_NN_
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 9:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Si ma il punto che sfugge è la definizione di qualcosa in vista del fine.

Il legislatore si può anche servire del consulente, ma sempre per definire qualcosa per il fine della tutela dei diritti dell'autore e degli utilizzatori.
Per dirla in altri termini, l'interesse finale è di natura economica (leggere il testo della legge sulla tutela del diritto d'autore per rendersene conto).

La sfumatura non è da poco rispetto ad una definizione "ontologica" dell'artistico.

Quello che per la legge diventa artistico, per il "mondo dell'arte" potrebbe non esserlo e viceversa. Esattamente come la classica conchiglia ritrovata sulla riva del mare potrebbe non avere alcun valore economico e quindi non essere un "bene" in senso tecnico, ma potrebbe essere una "cosa" che diventa importante per chi la ritrova (valore affettivo, etc.).

Se la domanda inziale fosse stata posta nei termini: cosa è la fotografia artistica secondo il legislatore, il discorso sarebbe più coerente.
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Oja
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 10:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Ho grossi dubbi, che quanto non sia legiferato, possa andare per conto proprio facendo finta di nulla.
Nel senso che si fa lo stesso, ma non lo si dice.

L' argomento legale, mi sembra pertinente, poiché ciò che è stato ribadito dall' ultima revisione della legge, nel 2000,
non fa altro che ripetere ciò che aveva scritto Stieglitz più di un secolo fa.
E lui era fotografo, artista, editore e gallerista.

Che sia una coincidenza?

Ciao

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_NN_
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MessaggioInviato: Gio 30 Lug, 2009 11:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Oja ha scritto:
Ho grossi dubbi, che quanto non sia legiferato, possa andare per conto proprio facendo finta di nulla.
Nel senso che si fa lo stesso, ma non lo si dice.


Ma qui mica si sta parlando di un comportamente che viola una norma di legge (=reato, anche perchè si sta parlando di materia civile e non penale, di interessi economici di privati e non pubblici dello stato e della collettività).

Sul far finta di nulla poi, la legge ha solo di striscio la funzione di modellare la società e la cultura (specie se si tratta di una normativa civilistica). Spesso si crea un circolo virtuoso tra la concezione che i consociati hanno di un determinato argomento e quella che fa propria lo stato per regolare quello stesso argomento. Il fine ultimo resta quello di risolvere potenziali confilitti tra i cittadini, per questo usa concezioni molto pragmatiche e poco "filosofiche" di ogni argomento.

Non è lo stato che deve dirmi anche quale visione dell'arte devo avere io e non solo. Non è quello che intende fare infatti (folle sarebbe se lo facesse - si tira una martellata sull'art. 21 della Costituzione).

E ancora, posso allora sperare di aver compreso cosa si intende per artistico dopo aver letto una legge ? (o ho studiato male io, oppure dopo tanti manuali e volumi di diritto, ho trovato ben poco che mi parlasse d'arte). Il discorso "artistico"-"semplice" alla luce della legge lo abbiamo risolto in due righe, è veramente tutto così semplice ?
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Oja
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MessaggioInviato: Ven 31 Lug, 2009 7:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Salvatore Carrozzini ha scritto:

Non è lo stato che deve dirmi anche quale visione dell'arte devo avere io


Tu fai quello che vuoi, la visione personale è una cosa che nessuno toglie
Chiunque è libero di credere di essere un artista, anche se non lo è
La legge è rivolta ai diritti d' autore, non alle visioni personali

Però la legge sui diritti d' autore viene applicata in differente modo

1 - per la fotografia con connotati artistici in un modo
2 - per la fotografia di documentazione (le semplici fotografie) in un altro modo

Ma questa distinzione, mi pare parta da molto molto più lontano...


Ciao

p.s.
Vero, "semplice" non è propriamente giuridico, indica ciò che non ha connotazione artistica

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Ultima modifica effettuata da Oja il Ven 31 Lug, 2009 7:38 am, modificato 1 volta in totale
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Oja
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MessaggioInviato: Ven 31 Lug, 2009 7:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione

errore
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MessaggioInviato: Ven 31 Lug, 2009 10:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione

Sto adagio del sentirsi artisti di qua e di là mi sta inziando ad annoiare (e due dopo ieri).

Detto questo, andiamo avanti se è così proficua di conseguenza questa distinzione.

All'art. 1 l'unico elemento che sembra contraddistinguere le opere fotografiche (volgarmente "artistiche") è l'elemento del "carattere creativo"
(cosa voglia dire il legislatore lo presuppone collegandolo al senso comune, non lo può dire).

Nel Capo V (fotografie volgarmente dette "semplici"):
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.


Immagini di persone, aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale escludono l'approccio creativo ? non mi pare a patto di definire la creatività ma da questo punto di vista sono altri che la devono definire, il legislatore la da per presupposta.

Più illuminante per comprendere qual'è il vero fondamento della distinzione è prendere spunto da quell'articolo (con tutte le incertezze del caso, visto che personalmente lo Studio Legale Sonia Rosini non è uno di quelli che frequento normlmente io e non lo conosco):

"Per le fotografie c.d. semplici, qualificatesi tali quelle in cui manca la connotazione artistica, quando insieme alla funzione meramente documentale degli oggetti materiali riprodotti, questi abbiano anche delle funzioni aggiuntive, quali quelle editoriale e commerciale, è stata mantenuta la tutela più limitata di cui agli artt. 87 e ss. della citata legge in tema di diritti connessi a quello di autore."

Tradotto: visto che la creatività è un dato spesso impalpabile e di difficile definizione per il legislatore, si è preferito scegliere qualcosa di più tangibile, ovvero la funzione economica della foto e la destinazione finale.

Mi concederai che trattare l'arte o quello che arte non è in soldoni è un po' deprimente al di fuori di un'aula di tribunale o al di fuori di un contratto di lavoro tra fotografo e committente.
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claudiom
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Iscritto: 05 Lug 2004
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MessaggioInviato: Ven 31 Lug, 2009 12:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione

Chiedo ad una bella signora non giovanissima se si fa fotografare da me.

"da te, certamente"

Le porto a vedere un buk di foto analoghe.

"credevo che tu, appassionato di computer, facessi foto meno artistiche"

Traduzione: nelle tue foto si vedono le rughe.

Dunque i ritratti artistici sono quelli dove si vede l'età del soggetto, altro non so.

ciao
c.
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